Tagliando veicoli
di interesse storico
La classificazione di un veicolo di interesse storico o collezionistico permette la riduzione del bollo del 50% per i veicoli di età compresa tra i 20 e 29 anni (agevolazione introdotta a partire dal 2019 dalla Legge di Bilancio - Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - approvata alla fine del 2018).
Occorre il Certificato di Rilevanza Storica (di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010) e occorre che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla Carta di Circolazione.
Alcune Compagnie assicurative applicano delle Polizze scontate per i veicoli classificati come storici o collezionistici.
Per ottenere il Tagliando d'interesse storico e collezionistico di un autoveicolo o motoveicolo (no ciclomotore) già di proprietà occorre essere in possesso del Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) in originale.
Presupposti necessari per la qualificazione e la successiva classificazione di un veicolo di interesse storico e collezionistico sono:
a) l'appartenenza del veicolo a una delle categorie "motoveicoli e autoveicoli", cosi come definite dagli articoli 53 e 54 del Codice della Strada, ovvero:
• motocicli con o senza sidecar:
• tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale);
• quadricicli, diversi da quelli leggeri;
• moto-articolati;
• autovetture;
• autoveicoli per trasporto promiscuo;
• autocarri;
• autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale;
• autocaravan;
• autobus;
• autotreni;
• autoarticolati.
b) data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di cui al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285); tale data è attestata dai Registri.
La classificazione di "veicolo di interesse storico e collezionistico" è subordinata all'iscrizione in uno dei Registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI.
Sono questi Registri che rilasciano, previa verifica dei requisiti, il Certificato di Rilevanza Storica.
II Certificato è suddiviso in diverse sezioni, nelle quali, a cura dei Registri, sono indicati:
• Possessore del veicolo;
• dati di prima immatricolazione del veicolo, ove disponibili;
• data di costruzione del veicolo;
• dati generali e identificativi del veicolo, relative caratteristiche tecniche;
• eventuali parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie.
A partire dal 15 luglio 2022 i Certificati di Rilevanza Storica e Collezionistica rilasciati da FMI - Federazione Motociclistica Italiana sono su carta semplice, non più filigranata, vengono inviati via mail o sono disponibili nell'area riservata MyFMI (in allegato c'è un codice univoco che rende possibile il controllo).
Per informazioni o un appuntamento puoi scriverci all'indirizzo mail: tasso1948@sermetra.it.

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Art. 1, comma 1048.
All'articolo 63 della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse
storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i
venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica
di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010,
rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato
sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa
automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis è valutato
in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
