Patente internazionale o Permesso internazionale di guida
La Patente italiana è sufficiente per guidare in
tutti i Paesi dell'Unione Europea, negli altri Paesi Europei (a esclusione
della Federazione Russa) e in diversi Paesi Extra-Europei.
Se si intende condurre veicoli in un Paese
Extracomunitario che, invece, non sia firmatario di un trattato bilaterale con
l'Italia (che dispensi dall'obbligo), è necessario richiedere il Permesso internazionale di guida o la Patente internazionale (oppure produrre una traduzione giurata della
propria Patente nella lingua del Paese che si intende visitare).
Esistono due distinti modelli di questo
documento:
- il modello Permesso internazionale di guida
"Convenzione di Ginevra 1949" (Convenzione internazionale stipulata a
Ginevra il 19 settembre 1949 e ratificata in Italia con Legge 19 maggio 1952,
n. 1049), che ha validità di 1 anno;
- il modello Patente internazionale di guida
"Convenzione di Vienna 1968" (Convenzione internazionale stipulata a
Vienna l'8 novembre 1968 e ratificata in Italia con legge 5 luglio 1995, n.
308), che ha validità di 3 anni.
La validità di entrambi i modelli è sempre nei limiti
di validità della Patente italiana posseduta.
Alcuni Paesi accettano entrambi i modelli, altri solo
uno dei due.
In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro
modello di questo documento.
Per conoscere con esattezza il tipo di documento di
guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere il
viaggio all'estero, le Autorità Consolari del Paese che si intende visitare.
Informazioni al riguardo possono essere ottenute anche
consultando il sito WEB www.viaggiaresicuri.it, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la
scheda "Mobilità".
Per ogni assistenza Vi occorra in merito al Permesso internazionale di guida o Patente internazionale contattateci all'indirizzo mail: tasso1948@sermetra.it.