Regole per il pagamento dell'addizionale erariale

I possessori di un'autovettura con potenza superiore a 185 kW devono versare un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, il cd. "superbollo".
I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, sono stati modificati dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201.
L'addizionale è pari a 20 €uro per ogni kW di potenza superiore ai 185 kW (a partire dal 2012).
Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria (cd. "bollo auto"). Sono tenuti al pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica ("superbollo") coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica ("bollo auto"), risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento coloro che risultano essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo al P.R.A. Dal 1° gennaio 2020 in caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere utilizzatori.
L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che, salvo prova contraria, coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Beninteso: tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno SUCCESSIVO a quello di costruzione. Facciamo un esempio: l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2016 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2022; al 30% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2027; al 15% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2032; i versamenti NON risulteranno più dovuti dal 1° gennaio 2037.
L'addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo sia esentato dal pagamento della tassa automobilistica (ad esempio in sospensione Rivenditori Auto).
Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica deve essere effettuato utilizzando il modello AdE "F24 Versamenti con elementi identificativi" (alleghiamo un facsimile del modello). E' esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (Risoluzione AdE n. 101/E del 20/10/2011):
- 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
- 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - sanzione (se dovuta)
- 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - interessi di mora (se dovuti).

Un'ultima nota su una questione spesso oggetto delle Vostre domande: l'addizionale erariale è dovuta per anni solari e non è frazionabile. Pertanto, in caso di prima immatricolazione, anche se effettuata nei mesi finali dell'anno, l'addizionale è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462. Ripetiamo: l'addizionale erariale è dovuta sempre per intero, senza alcun ragguaglio relativamente ai mesi di possesso, mentre la tassa automobilistica ordinaria viene versata (con regole peraltro differenti in base alla Legge regionale della Regione di competenza) per un numero variabile di mesi, in base a quanti mesi effettivi intercorrono dall'immatricolazione alla prima scadenza prevista dalle regole locali.

Se Vi occorre la generazione del modello F24 per il pagamento, contattateci all'indirizzo mail: tasso1948@sermetra.it, allegando una copia della Carta di Circolazione / del Documento Unico di Circolazione e Proprietà e le indicazioni sull'annualità che desiderate pagare.

Novità non positiva...

Dal 1° gennaio 2027 dovranno pagare l'addizionale erariale, il cd. superbollo, anche le autovetture che beneficiano di eventuali esenzioni regionali della tassa automobilistica, ad esempio un'esenzione per auto ibrida. Lo prevede il Decreto Legislativo 7 agosto 2026 n. 147 (G.U. n. 185 del 11/08/2026 - Suppl. Ordinario n. 30) di riforma dei tributi locali ("Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale"), entrato in vigore il 12 agosto 2026, all'articolo 13, comma 2: «Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica …, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale».

Un'esenzione stabilita dalla Legge statale è quella relativa alle auto elettriche, curiosamente disposta già dal D.P.R. 5 febbraio 1953 (millenovecentocinquantatre!!!) n. 39 (S.O.G.U. n. 33 del 10/02/1953), "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche", art. 20: "Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici. Gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" (formulazione con i riferimenti di allora).