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Circa auto iscritte nel REVE - aggiornamento 13/09/2024.
Com'è noto, la normativa attuale consente la circolazione dei veicoli esteri nella disponibilità di soggetti residenti in Italia diversi dai proprietari, residenti all'estero, richiedendo a tale scopo la registrazione nell'apposito Registro REVE allorquando la disponibilità in capo alla medesima persona superi i 30 giorni anche non continuativi nell'anno solare.
Una recente Lettera Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 300/STRAD/1/26955.U/2024 dell'11 settembre 2024, nel richiamare tale normativa, da nuovo impulso all'attività di controllo da parte dei Compartimenti di Polizia Stradale e delle Questure, al fine di contrastare le pratiche elusive dell'obbligo della registrazione al REVE.
Tuttavia presenta alcune note che allo stato NON si comprendono. In particolare dice: la disciplina considera il veicolo registrato al REVE alla stregua di un veicolo immatricolato in Italia e, pertanto, sottoposto anche agli obblighi di revisione e pagamento tassa automobilistica. Facciamo presente che al momento la norma, invece, NON prevede il pagamento della tassa automobilistica in Italia dei veicoli immatricolati all'estero e registrati nel REVE, in quanto qui circolanti nella disponibilità di un connazionale. Sono in corso approfondimenti in merito a quanto scritto nella Lettera Circolare, che, secondo noi, deriva dall'art. 94, comma 4-ter del Codice della Strada, laddove si indica l'iscrizione nel REVE potenzialmente come base di dati disponibile per tutte le finalità previste dalla norma sulla tassa automobilistica.