Conversione Patente estera

Alleghiamo qui sotto l'elenco degli Stati Extracomunitari che rilasciano Patenti di guida attualmente convertibili. E' possibile effettuare la conversione solo ai titolari di Patente Extracomunitaria residenti in Italia, rispettando i requisiti e le modalità dei relativi Accordi. Contattateci all'indirizzo mail: tasso1948@sermetra.it per informazioni dettagliate sul Paese d'interesse. La nostra Consulente dedicata è Paola.

I Cittadini titolari di Patente di guida rilasciata da uno Stato Extracomunitario, se NON sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro Patente, allegando alla stessa o il Permesso internazionale di guida, oppure una traduzione integrale e ufficiale. La traduzione integrale e ufficiale della Patente di guida può essere effettuata da un traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un Cancelliere giudiziario o Notaio (per traduttore s'intende chiunque sia in grado di procedere a una fedele e completa traduzione del testo straniero); oppure dal Consolato con firma dei Funzionari Consolari legalizzata in Prefettura.

Acquisita la residenza, i Cittadini titolari di Patente di guida rilasciata da uno Stato Extracomunitario potranno richiedere la conversione (che consiste nel rilascio di una nuova Patente italiana corrispondente a quella estera) del documento di guida rilasciato da uno Stato Extracomunitario con cui sussistono rapporti di reciprocità. Contattateci all'indirizzo mail: tasso1948@sermetra.it per informazioni sui documenti che ci occorrono a seconda delle circostanze. Possiamo occuparci anche della traduzione della Vostra Patente.

La conversione è possibile solo se:

  • la Patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia;
  • la conversione è richiesta entro un determinato periodo dall'acquisizione della residenza in Italia, diverso a seconda dello Stato che ha rilasciato la Patente sulla base dello specifico accordo di conversione stipulato con l'Italia, come precisato dalla Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. 31762 del 24 Ottobre 2023, che alleghiamo qui sotto.


Le Patenti di guida rilasciata da Stati appartenenti all'Unione Europea (al momento gli Stati membri sono 27: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia) o Spazio Economico Europeo (in aggiunta ai Paesi UE anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia) sono equiparate alle Patenti italiane.

Il titolare di Patente di guida comunitaria con validità amministrativa conforme a quella stabilita all'art. 7, paragrafo 2, della Direttiva 2006/126/CEE (alleghiamo il testo qui sotto) può circolare munito del proprio documento fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità richiede la conversione della Patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità del Paese emittente.

Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della Patente comunitaria. In tal caso il Conducente può scegliere se attribuire alla Patente italiana o il periodo di validità residuo, NON presentando perciò il Certificato Medico relativo alla conferma di validità della categoria richiesta in conversione; oppure un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il Certificato Medico (la visita si può fare nella nostra sede su prenotazione).

Invece chi ha una Patente comunitaria senza scadenza, oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione Europea all'art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2006/126/CEE (alleghiamo il testo qui sotto) deve convertire la Patente estera dopo due anni dall'acquisizione della residenza anagrafica o della residenza "normale" nel nostro Paese (nella Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. n. 7791/08.03 del 03 Aprile 2014, allegata qui sotto, viene spiegato che cosa s'intende nella disciplina Patenti per il principio della residenza "normale", delineato dall'art. 12 della Direttiva 2006/126/CE, il cui testo è allegato qui sotto). Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto a un provvedimento di revisione della Patente di guida.

I Cittadini titolari di Patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza anagrafica o "normale" in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della Patente e di controllo medico. Per determinare la data di scadenza della Patente di guida comunitaria occorre far riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia, calcolandone la scadenza in funzione dell'età del Conducente e della categoria di Patente posseduta.

Se la Patente comunitaria da convertire è scaduta, o comunque non è più valida per circolare in Italia secondo le regole indicate sopra, è sempre possibile presentare la domanda di conversione.

In questo caso, se la Patente è scaduta

  • da meno di 5 anni occorre presentare la ricevuta della visita di idoneità psicofisica e potrà essere necessario verificare la titolarità della Patente e la presenza di eventuali provvedimenti sanzionatori sul documento di guida, cioè sospensione, revoca, ritiro (le Patenti sospese o revocate NON possono essere convertite);
  • da più di 5 anni, come previsto dalla Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. 29853 del 26 Settembre 2022, che alleghiamo qui sotto, se non ci sono altri motivi che impediscono il rilascio della Patente:
    • per ottenere la consegna della Patente italiana l'interessato dovrà prima presentare specifica domanda per sottoporsi a esperimento di guida;
    • in alternativa, la Patente italiana dovrà essere consegnata insieme alla notifica di un provvedimento di revisione di idoneità tecnica della patente; se non si supera l'esame di revisione la patente italiana è revocata e la patente estera oggetto di conversione NON potrà essere restituita al titolare perché inviata all'Autorità estera che l'ha rilasciata.

Non è possibile rinnovare o convertire Patenti dell'Unione Europea o dello spazio SEE:

  • rilasciate a seguito di conversione, se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato Extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dal Codice della Strada;
  • sospese o revocate dallo Stato che le ha rilasciate.

Elenco degli Stati Extracomunitari che rilasciano Patenti di guida attualmente convertibili

Che cosa s'intende per residenza "normale" nella disciplina Patenti?

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Dicembre 2006 

Circolare Motorizzazione circa acquisizione residenza ai fini della conversione della Patente Extracomunitaria

Circolare Motorizzazione su esperimento di guida per conversione Patente comunitaria scaduta da più di 5 anni