Esportazione del veicolo all’estero
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica dell'art. 103, comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione per definitiva esportazione all'estero.
Se si vuole esportare definitivamente all'estero un veicolo, occorre PRIMA dell'esportazione effettuare la radiazione per definitiva esportazione all'estero dall'A.N.V. - Archivio Nazionale dei Veicoli della Motorizzazione e dal P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico. Le disposizioni prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione per esportazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità; oppure sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola (straordinaria) ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice della Strada.
All'esito della pratica rilasciamo un "Documento Unico di circolazione e di proprietà" (cd. DU), non valido per la circolazione, con l'annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un altro Paese UE, o in uno Stato extra UE.
Se avete necessità di raggiungere su strada il Paese estero di destinazione (non mediante trasporto del veicolo su bisarca), potete richiederci il rilascio del cd. "Foglio di via" e della targa di cartone provvisoria (documento come nella foto qui sotto, la sigla A1 indica il rilascio qui ad Alessandria).
In caso di veicolo esportato, e già reimmatricolato all'estero, ma non ancora radiato dall'A.N.V. e dal P.R.A., nonostante che l'art. 103 del Codice della Strada preveda che la cancellazione del veicolo dall'A.N.V. e dal P.R.A. sia preventiva rispetto all'esportazione all'estero, il tenore letterale della norma non inibisce la possibilità che la cancellazione possa comunque avvenire anche successivamente (salva l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo). Ciò a condizione, tenuto conto degli interessi di ordine pubblico e ambientali, alla cui tutela la norma è preordinata (è volta a evitare un'annotazione fittizia dell'esportazione), che il veicolo sia stato reimmatricolato all'estero e che, pertanto, venga prodotta copia della Carta di circolazione straniera. Alla richiesta di cancellazione vanno altresì allegate le targhe e la Carta di Circolazione (o il DU), se non trattenute dalle Autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione. Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall'Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun'altra documentazione viene richiesta. Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall'Autorità di uno Stato extra UE, il richiedente la cancellazione deve altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante tale circostanza (sul modello "testo libero" qui sotto allegato). In presenza di veicoli ancora muniti di Certificato di Proprietà cartaceo, esportati sia in un Paese UE che in un Paese extra UE, qualora tale documento sia stato trattenuto dall' Autorità estera in fase di immatricolazione, è necessario allegare l'attestazione di avvenuto ritiro rilasciata dall'Autorità estera, o una Dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto ritiro del Certificato di Proprietà in fase di immatricolazione da parte dell'Autorità estera (sul modello "testo libero" qui sotto allegato).
Se il Certificato di Proprietà cartaceo non è disponibile, perché è stato smarrito o rubato o distrutto, deve essere allegata la relativa denuncia (o la Dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
E' necessario annotare l'esportazione anche per interrompere l'obbligo di pagare la tassa automobilistica, che non risulterà più dovuta a partire dal periodo impositivo successivo a quello della registrazione dell'esportazione.
Se sul veicolo da esportare è iscritto al P.R.A. un provvedimento di fermo amministrativo, occorrerà prima far cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al Concessionario dei tributi) e poi richiedere la formalità di cessazione dalla circolazione per esportazione. Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un'ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un Atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del Creditore o dell'Autorità competente. In particolare, per l'esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute, è necessario allegare l'Atto di assenso del Creditore, reso nella forma della scrittura privata autenticata da un Notaio. Si consiglia, prima di richiedere la pratica, di chiederci un'ispezione per verificare se sono presenti vincoli o gravami.
La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall'Intestatario o anche dal cd. "avente titolo" (ad esempio l'Erede, o il proprietario non ancora intestatario al P.R.A.). In quest'ultimo caso, l'avente titolo non intestatario al P.R.A. deve allegare anche il Titolo di acquisto in originale (Atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, Verbale di vendita all'asta, accettazione di eredità, ecc…), redatto nelle forme prescritte dalla Legge.
Per i Cittadini italiani che si sono trasferiti all'estero, portando il
veicolo al seguito, senza avere effettuato preventivamente la radiazione
dall'A.N.V. / dal P.R.A., in conseguenza dell'entrata in vigore dal 1° gennaio
2020 delle nuove modalità di radiazione per esportazione, NON è più possibile
richiedere questa formalità tramite i Consolati, come avveniva in precedenza, e
questo anche per i veicoli esportati prima del 1° gennaio 2020, ma per i quali
non sia stata ancora richiesta la radiazione. Possiamo effettuare qui la
radiazione, come indicato sopra, formalità, come detto, necessaria per interrompere l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
Modulo Dichiarazione sostitutiva "testo libero"