Separazione o divorzio e autovettura
Tra le innumerevoli questioni che occorre affrontare nell'ambito della separazione o del divorzio non di rado vi sono anche i trasferimenti della proprietà sui beni mobili in favore dell'uno o dell'altro coniuge o dei figli e quindi anche il passaggio di proprietà dell'auto.
Tra i beni mobili rientrano appunto anche le autovetture, per cui spesso bisogna procedere all'assegnazione di una o più auto intestate a uno dei coniugi (o in comunione dei beni) in proprietà esclusiva a uno solo dei coniugi.
E' necessario che il coniuge al quale viene assegnata la proprietà esclusiva dell'auto richieda il trasferimento a suo favore, con intestazione nel P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e annotazione nell'Archivio Nazionale Veicoli con una procedura analoga a quella del comune passaggio di proprietà di un'auto.
Occorre che nell'accordo di separazione o divorzio l'autovettura da trasferire con il passaggio di proprietà sia ben individuata con l'indicazione del modello, del numero di telaio, della targa e quanto necessario per indicarla correttamente.
Nelle convulse e costose problematiche di ogni separazione rimane almeno la possibilità di un risparmio.
Le trascrizioni richieste sulla base di Atti posti in essere in sede di scioglimento del matrimonio (o di cessazione dei suoi effetti civili), infatti, sono esenti dal versamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e dell'Imposta di bollo.
La norma di riferimento è l'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74, norma che contiene una serie di agevolazioni fiscali, tra le quali è possibile ricomprendere l'esenzione I.P.T. Questo era stato confermato dalla Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Entrate 17/04/2000 n. 49, che ribadisce il contenuto della Circolare n. 49/E del 16 marzo 2000, e accolto dalla prassi di settore con la Circolare A.C.I.-D.S.D. 22/12/2005, prot. n. 17988.
La Corte Costituzionale con Sentenza 10 maggio 1999 n. 154 aveva esteso l'agevolazione di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987 agli Atti e ai Provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Data, infine, la parificazione degli effetti dell'Accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita (ex art. 6 D.L. n. 132/2014) ai Provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, può ritenersi applicabile anche alla formalità basata sul suddetto accordo l'esenzione I.P.T. e imposta di bollo, riconducendola all'art. 19 della Legge n. 74/1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Ci occorre il provvedimento in copia conforme (no bollo), nel quale, come indicato sopra, si faccia menzione del numero di targa della vettura oggetto della cessione.
Il costo del trasferimento di proprietà è ridotto, richiedendo una spesa ridotta verso gli Enti (si pagano i diritti Motorizzazione per la stampa del "Documento Unico di circolazione e proprietà" e gli Emolumenti del Registro Giuridico P.R.A. per la registrazione).
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