Targa ripetitrice per portabiciclette
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 dicembre 2024, pubblicato il 21 gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, numero 16), detta la disciplina attuale per i portabagagli, portascì e portabiciclette, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo, semplificando molto la regolamentazione.
Si possono installare a sbalzo sul gancio traino senza aggiornare la Carta di Circolazione (dunque senza sottoporsi a visita tecnica, cd. collaudo) a tre condizioni: se si rispettano i limiti di peso complessivi del mezzo e del gancio traino; se le strutture, i dispositivi di illuminazione e il porta-targa sono omologati e dotati del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio del Produttore (è opportuno tenere a bordo il certificato di omologazione); se sono presenti un alloggiamento per la targa (regolamento UNECE numero 26) e dispositivi supplementari di illuminazione e di segnalazione visiva. A proposito, questi ultimi devono replicare quelli posteriori del veicolo, a eccezione della luce di arresto centrale in alto sul lunotto.
Portabici e portascì amovibili possono superare in larghezza la sagoma dell'auto su ogni lato per un massimo di 30 centimetri oltre le luci posteriori, secondo quanto previsto dall'art. 164, comma 3 del Codice della Strada, purché non eccedano il limite massimo di sagoma di 2,55 m di cui all'art. 61, comma 1 del Codice della Strada.
Nell'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è possibile applicare la stessa targa del veicolo (smontandola dal porta-targa del veicolo); oppure la targa ripetitrice, di cui all'art. 100, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), che viene rilasciata dalla Motorizzazione.
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La targa ripetitrice, targa in metallo retroriflettente gialla con la R rossa, che riporta gli estremi della targa del veicolo trainante, è una targa che viene installata nella parte posteriore di un carrello appendice, di un rimorchio o roulotte immatricolati prima del 20/02/2013 (targa di tipo vecchio) e appunto di un portabiciclette, identificando il veicolo che traina o su cui è installato il portabiciclette.
Rimane una zona grigia per quanto riguarda i portabici applicati al portellone (non su gancio traino). Infatti, secondo l'art. 1 il Decreto si applica solo alle strutture poggianti sul gancio di traino. Dato che anche i portabici da portellone su alcuni veicoli possono occultare le luci posteriori, ci chiediamo: per questi continuano a valere le precedenti disposizioni del Ministero, oppure queste sono allo stesso modo abolite dal nuovo Decreto?
Un altro dubbio riguarda la necessità di applicare posteriormente il pannello retroriflettente a strisce diagonali bianche e rosse 50×50 cm, previsto per i carichi sporgenti. Il nuovo Decreto dice che "le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente dal veicolo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 164 del CdS". Sembrerebbe quindi necessario utilizzare il pannello bianco-rosso, anzi due per i portabiciclette, dato che le biciclette impegnano tutta la sagoma trasversale della vettura. Noi lo consigliamo. Tuttavia secondo alcuni Produttori la presenza delle luci ripetitrici garantirebbe la necessaria sicurezza in termini di visibilità e quindi non ci sarebbe bisogno di alcuna segnalazione ulteriore. Risulterebbe di certo opportuno un chiarimento ufficiale da parte del Ministero.
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