Perdita di possesso
L'Intestatario nel P.R.A., qualora perda la disponibilità del veicolo, può richiedere l'annotazione della perdita di possesso.
L'annotazione della perdita di possesso produce una serie di effetti in questa misura:
- effetti fiscali: la perdita di possesso produce la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l'evento (in relazione alla decorrenza dell'interruzione dell'obbligo tributario è comunque necessario far riferimento anche a quanto previsto dalle rispettive, specifiche disposizioni legislative regionali);
- effetti giuridico-patrimoniali: la perdita di possesso non incide sull'intestazione del veicolo, che continua a essere iscritto nel P.R.A. a nome dello stesso Soggetto;
- effetti pubblicistici: la perdita di possesso serve a dare pubblicità a un evento nei confronti di tutti i Soggetti, pubblici e privati, interessati a consultare la banca dati P.R.A. per conoscere lo stato giuridico del veicolo.
Ci sono diverse tipologie di perdita di possesso.
La perdita di possesso del veicolo può verificarsi a causa dei seguenti eventi:
- furto (o rapina) del veicolo;
- appropriazione indebita;
- truffa (la perdita di possesso può essere annotata al P.R.A. esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora trascritto l'Atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa);
- provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o della P.A. che comportino l'indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento, ecc.);
- Sentenza del Giudice di Pace (o di altro Organo Giurisdizionale) che abbia accertato che l'Intestatario ha perduto il possesso del veicolo;
- altri eventi non altrimenti documentabili: perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva.
Perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva.
Per coloro che abbiano perduto per vari motivi (rottamazione, vendita a soggetto che non ha trascritto a Suo nome, esportazione, consegna per la rivendita a Rivenditore che non ha trascritto a Suo nome e poi rivelatosi irreperibile, ecc…) il possesso di un veicolo, ma ne siano rimasti intestatari, perché a suo tempo non sono state trascritte le relative formalità, è possibile richiedere, ai soli fini fiscali, l'annotazione della perdita di possesso, come indicato dalla Circolare Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. V n. 204/E del 09/12/1994.
Questa annotazione serve per evitare il perpetuarsi dell'obbligo tributario a carico di coloro che, perduto, per un qualsiasi motivo, il possesso del veicolo, non abbiano, a suo tempo, effettuato la richiesta di annotazione del fatto nei Pubblici Registri e non dispongano più della documentazione necessaria.
La formalità di perdita di possesso, in assenza di altra documentazione idonea, deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, la cui efficacia è limitata ai soli fini fiscali, può essere utilizzata in tutti i casi non risolvibili tramite altre formalità.
A titolo esemplificativo, si richiamano le seguenti fattispecie:
- consegna del veicolo a Concessionario / Rivenditore poi fallito o resosi irreperibile;
- vendita a Soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini P.R.A.;
- cessazione della circolazione con indisponibilità della documentazione consegnata al Demolitore che non ha provveduto (e non provvede tardivamente) a richiedere la radiazione dal P.R.A.;
- cessazione della circolazione per cessione a favore di Soggetto che ha esportato il veicolo definitivamente senza tuttavia provvedere all'annotazione della radiazione nel P.R.A.;
- perdita di possesso per furto, sequestro, confisca, per cui non è però possibile produrre il relativo provvedimento o denuncia, perché non più reperibile a causa del tempo trascorso.
Per informazioni potete contattarci all'indirizzo mail: tasso1948@sermetra.it.

